Art. 34
Misure a tutela delle persone con disabilita' ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213)). All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo le parole «35 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti parole «e di 20 milioni di euro per l'anno 2021»;
- b)le parole «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti «entro il 31 dicembre 2021». All'onere derivante dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Testo vigente dal 1 gennaio 2024, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva