Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

Art. 10 — Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71

L'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - (Benefici alle imprese artigiane, commerciali e del turismo). - 1. Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi e' subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale".

Testo vigente dal 26 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-02-14;30~art10 · fonte su Normattiva