Art. 10 — Funzioni di coordinamento e direzione del Ministro dell'interno
Il Ministro dell'interno, quale autorita' nazionale di pubblica sicurezza, esercita le funzioni di coordinamento e di direzione di cui all'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, mediante il dipartimento della pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dall'articolo 6, primo comma, della medesima legge.
Testo vigente dal 4 aprile 2000
