[1]Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
[2]1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei principi e dei criteri della direttiva medesima, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- a)adottare le definizioni di residuo della lavorazione e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura introdotte dalla direttiva (UE) 2015/1513, al fine di consentire la massima utilizzazione delle opportunita' di impiego di residui per produrre biocarburanti;
- b)valutare la possibilita' di concorrere all'adempimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, secondo quanto previsto dalla medesima direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513, allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra attraverso una regolamentazione specifica che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari.
Testo vigente dal 1 settembre 2016
