Art. 19 — Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato
Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
- a)prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici gia' vigenti, che sia punito chiunque promette, offre o da', per se' o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilita' non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque presta attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso societa' o enti privati, affinche' esso compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;
- b)prevedere che sia altresi' punito chiunque, nell'esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, ovvero nello svolgimento di un'attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, presso societa' o enti privati, sollecita o riceve, per se' o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilita' non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;
- c)prevedere la punibilita' dell'istigazione alle condotte di cui alle lettere a) e b);
- d)prevedere che per il reato di corruzione tra privati siano applicate la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni nonche' la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attivita' nei confronti di colui che esercita funzioni direttive o di controllo presso societa' o enti privati, ove gia' condannato per le condotte di cui alle lettere b) e c);
- e)prevedere la responsabilita' delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati, punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore a seicento quote nonche' con l'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Sullo schema del decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalita' e i termini di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 1 settembre 2016
