[1]Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici
[2]1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
- a)dare attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102 prendendo come riferimento i valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005;
- b)ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, emanare apposite linee guida nazionali volte a individuare i casi in cui un ente pubblico puo' ragionevolmente limitare l'accessibilita' di uno specifico contenuto. A tale scopo, per misure che impongono un onere sproporzionato si intendono misure che generano in capo a un ente pubblico un onere organizzativo o finanziario eccessivo, o mettono a rischio la sua capacita' di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per le persone con disabilita'. L'individuazione dell'onere sproporzionato e' fondata unicamente su motivazioni legittime; pertanto, la mancanza di elementi quali il carattere prioritario, il tempo o l'assenza di informazioni non puo' essere considerata un motivo legittimo. 2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 6 novembre 2017
