[1]Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa
[2]1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- a)assicurare la sinergia tra le azioni relative al risanamento della qualita' dell'aria ambiente e le azioni relative ai settori che interessano le piu' importanti fonti emissive, prevedendo le necessarie misure di integrazione e di coordinamento tra gli atti di pianificazione e di programmazione in materia di qualita' dell'aria e quelli in materia di trasporti, mobilita', energia, industria, efficienza energetica e agricoltura, nonche' prevedendo sedi e procedure istituzionali per l'impulso e il coordinamento di un'azione condivisa, a livello territoriale e a livello nazionale, tra le autorita' competenti per la qualita' dell'aria e le autorita' competenti per tali settori;
- b)assicurare la sinergia tra le misure di risanamento della qualita' dell'aria ambiente adottate in via ordinaria dalle autorita' regionali e locali e in via complementare dalle autorita' statali, prevedendo la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualita' dell'aria in aree influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza di tale condizione, qualora i contenuti delle misure siano definiti in accordi sottoscritti dalle autorita' regionali interessate e da tutte le autorita' statali aventi competenza sui pertinenti settori emissivi;
- c)assegnare all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), le funzioni relative all'attuazione, sotto la supervisione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli obblighi della direttiva (UE) 2024/2881 in materia di preparazione e trasmissione periodica di dati e informazioni alla Commissione europea;
- d)introdurre misure di semplificazione, nella misura ammessa dalla pertinente normativa dell'Unione europea, in relazione alle procedure amministrative propedeutiche alla predisposizione e all'adozione dei piani regionali di risanamento della qualita' dell'aria;
- e)prevedere, a integrazione della disciplina sulla tutela della qualita' dell'aria ambiente, una prima disciplina sulla tutela della qualita' dell'aria indoor, limitatamente all'introduzione di disposizioni di dettaglio e di specificazione relative a fattispecie in cui la tutela della qualita' dell'aria indoor e' gia' oggetto di procedure e di obblighi nella vigente normativa. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 25 giugno 2025
