[1]Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilita' e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita'

[2]1. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  • a)adeguare e coordinare le disposizioni vigenti in materia al fine del corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/2841, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili e in particolare dell'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • b)introduzione della disciplina volta a individuare le autorita' competenti a livello centrale e territoriale per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/2841, ivi comprese le funzioni di rilascio e rinnovo a titolo gratuito, anche in caso di rinnovo per smarrimento o danneggiamento, della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita';
  • c)introduzione di una disciplina che, ai sensi degli articoli 11 e 12 della direttiva (UE) 2024/2841, individui il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri e i comuni quali autorita' competenti a svolgere i compiti ivi previsti, secondo le rispettive competenze, e prevedere forme di coordinamento tra le medesime autorita';
  • d)prevedere che le autorita' competenti di cui alla lettera b) si avvalgano della societa' di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per la realizzazione e la gestione della produzione e della stampa della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita', anche nella versione digitale, con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, comunque con l'impiego del codice QR di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/2841;
  • e)fissazione in dieci anni del termine di validita' della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita';
  • f)previsione delle modalita' tecniche che consentano l'adozione della versione digitale della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita', nel rispetto delle specifiche tecniche che la Commissione europea adottera', nell'ambito del portafoglio dell'identita' digitale a livello dell'Unione;
  • g)garantire, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della direttiva (UE) 2024/2841, la parita' di trattamento ai cittadini dell'Unione titolari della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita', quando si trovano in viaggio o in visita in Italia, rispetto ai titolari della carta europea della disabilita' residenti in Italia, prevedendo nel contempo che, nel caso in cui le condizioni speciali e favorevoli previste per la persona con disabilita' includano condizioni favorevoli anche per le persone che accompagnano o assistono la persona con disabilita', le stesse siano garantite anche a queste ultime;
  • h)previsione di procedure volte a garantire la sostituzione dei contrassegni di parcheggio per le persone con disabilita' gia' esistenti a livello nazionale, che si deve concludere entro la data del 5 dicembre 2029;
  • i)disciplinare la responsabilita' del trattamento dei dati personali necessari al rilascio, al rinnovo e alla stampa della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita', nonche' le modalita' con le quali i soggetti responsabili garantiscono la sicurezza, l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai presenti fini;
  • l)disciplinare le modalita' con cui le autorita' di cui alla lettera b), secondo le rispettive competenze, rendono disponibili sui siti internet istituzionali le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale o sulle condizioni e strutture di parcheggio da destinare alle persone con disabilita', nonche' le informazioni generali sull'uso della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita';
  • m)garantire mediante l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' le modalita' di consultazione attiva e di coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' nello sviluppo, nell'attuazione e nella valutazione della carta europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita';
  • n)individuare il sistema di tutela anche ai sensi degli articoli 16 e 17 della direttiva (UE) 2024/2841 e definire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della medesima direttiva mediante la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle relative violazioni, prevedendo che il relativo gettito sia versato al bilancio della Stato per essere successivamente riassegnato al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita'. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere b), d) e f), pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 10,56 milioni di euro per l'anno 2026, 9,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e 7,035 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. L'Amministrazione individuata ai sensi del comma 2, lettera b), provvede al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui al comma 2, lettere b), d) e f). In caso di scostamento dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Testo vigente dal 25 giugno 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-06-13;91~art17 · fonte su Normattiva