[1]Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, e per la determinazione delle tariffe previste per le attivita' di controllo ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017

[2]1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni e ai compiti specifici imposti dal regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022. 2. Il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2021, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  • a)semplificare e migliorare le modalita' di notifica e di controllo degli impianti di riciclo ai sensi del regolamento (UE) 2022/1616 e del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004;
  • b)istituire un sistema di banca di dati nazionale, da adeguare ai sistemi informatici previsti a livello europeo;
  • c)determinare tariffe, per l'attivita' di controllo ufficiale, relative a materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, ivi comprese le attivita' necessarie alla formazione degli operatori che effettuano i relativi controlli, nonche' ai compiti specifici previsti dal regolamento (UE) 2022/1616;
  • d)ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 mediante la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle relative violazioni;
  • e)destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento e al potenziamento dell'attivita' di sorveglianza degli impianti di riciclo. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 25 giugno 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-06-13;91~art27 · fonte su Normattiva