Art. 2 — Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea
Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della citata legge n. 234 del 2012, e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
Testo vigente dal 23 aprile 2021
