Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 e' informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

  • a)non tassabilita' dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nonche' delle azioni detenute nella societa' bancaria conferitaria ovvero nella societa' nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;
  • b)perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera a) del presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile nelle societa' di cui alla medesima lettera a);
  • c)applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera a) del presente comma anche nei confronti della societa' nella quale l'ente ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria con riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima societa' bancaria conferitaria.

Testo vigente dal 7 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-23;461~art4 · fonte su Normattiva