Finalita' Al fine di incentivare e sostenere in tutto il Paese le attivita' educative e ricreative non formali che coinvolgono i bambini e gli adolescenti, di contrastare la poverta' educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che le riguardano, nonche' di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunita' educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore eta', la presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarieta' verticale, definisce i principi generali per l'istituzione di attivita' educative e ricreative non formali.

Testo vigente dal 29 luglio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-07-23;135~art1 · fonte su Normattiva