Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del conto corrente infruttifero, istituito ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, presso la Tesoreria centrale dello Stato e denominato "Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti o delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 2 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-29;734~art5 · fonte su Normattiva