Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia

Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

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Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che la presente legge e' abrogata ma continua a essere applicata fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Testo vigente dal 1 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;74~art1 · fonte su Normattiva