Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
1Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che la presente legge e' abrogata ma continua a essere applicata fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Testo vigente dal 1 gennaio 1994
