Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunita' europee n. 78/855 del 9 ottobre 1978 e n. 82/891 del 17 dicembre 1982, esercitando le opzioni in esse previste secondo i seguenti principi e criteri direttivi e senza in nessun caso ridurre in modo sostanziale il livello di protezione accordato dalle disposizioni vigenti ai soci e ai creditori:

  • a)estendere la disciplina delle fusioni e delle scissioni, con gli opportuni adattamenti, alle altre societa' aventi per oggetto l'esercizio di una attivita' commerciale e alle societa' cooperative;
  • b)escludere la partecipazione alle operazioni di fusione e di scissione di societa' soggette a procedure concorsuali, nonche' di societa' in liquidazione che hanno iniziato la distribuzione dell'attivo tra i propri soci;
  • c)esigere che - fuori dei casi preveduti dall'articolo 24 della direttiva n. 78/855 per le fusioni e dall'articolo 10 della direttiva n. 82/891 per le scissioni - fusione e scissione siano deliberate da tutte le societa' che partecipano all'operazione nel rispetto degli adempimenti prescritti per le fusioni dagli articoli 9, 10 e 11 della direttiva n. 78/855 e per le scissioni dagli articoli 7, 8 e 9 della direttiva n. 82/891;
  • d)apportare le ulteriori modificazioni rese necessarie per il coordinato adattamento del sistema vigente alle innovazioni conseguenti all'attuazione delle direttive previste dal presente articolo.

Testo vigente dal 4 aprile 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-03-26;69~art2 · fonte su Normattiva