Alla spesa derivante dai provvedimenti che saranno emanati in forza della presente legge, prevista per l'esercizio 1962-63 in lire 250.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 2 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-17;1863~art3 · fonte su Normattiva