Art. 13 — Documenti contabili delle pubbliche amministrazioni
Le amministrazioni pubbliche assicurano nel periodo transitorio, per i documenti contabili per i quali l'indicazione dei valori in EURO risulti particolarmente significativa, l'indicazione degli importi in lire e in EURO, anche ai fini della redazione di conti consolidati in EURO della pubblica amministrazione.
Testo vigente dal 19 dicembre 1997
