Art. 1 — Regime di diritto pubblico del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali".
Testo vigente dal 12 ottobre 2004
