La riforma in materia di gruppi e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)prevedere una disciplina del gruppo secondo principi di trasparenza e tale da assicurare che l'attivita' di direzione e di coordinamento contemperi adeguatamente l'interesse del gruppo, delle societa' controllate e dei soci di minoranza di queste ultime;
  • b)prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate;
  • c)prevedere forme di pubblicita' dell'appartenenza al gruppo;
  • d)individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della societa' dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.

Testo vigente dal 8 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-03;366~art10 · fonte su Normattiva