Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e' adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalita' giuridica; definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi; prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicita' dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale; prevedere una disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti;
  • b)disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilita' limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilita' degli amministratori, tenendo anche conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi;
  • c)assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;
  • d)prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attivita' d'impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili, e in coerenza con quanto disposto all'articolo 9, comma 1, lettera e);
  • e)disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilita' tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Testo vigente dal 18 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106~art3 · fonte su Normattiva