Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto in particolare dei principi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province:
- a)mantenere il principio della progressivita' fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;
- b)consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potesta' regolamentare degli enti locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
- c)assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonche' di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacita' fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- d)modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacita' fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;
- e)razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilita' a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio;
- f)prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i seguenti:
- 1)semplificazione degli adempimenti dichiarativi e delle modalita' di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilita' di adempiere mediante compensazione, con facolta' di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;
- 2)revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, anche mediante incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato, per rendere piu' efficienti le attivita' di gestione delle entrate degli enti locali con particolare riferimento alle attivita' dirette all'individuazione di basi imponibili immobiliari non dichiarate. La revisione deve riguardare anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attivita' di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonche' sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate;
- 3)revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalita' delle sanzioni tributarie;
- g)attribuire agli enti locali la facolta' di prevedere direttamente, in virtu' dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potesta' regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- h)razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge. Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle citta' metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, prevedono:
- a)per le province, un tributo proprio destinato ad assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, con adeguata manovrabilita' e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonche' la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;
- b)per le citta' metropolitane, un tributo proprio destinato ad assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, con adeguata manovrabilita' e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonche' la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.
Testo vigente dal 14 agosto 2023
