Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o piu' decreti legislativi diretti a:

  • a)prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario;
  • b)prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica;
  • c)disciplinare i requisiti e le modalita' di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;
  • d)operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilita' all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;
  • e)disciplinare le modalita' di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica;
  • f)disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico;
  • g)regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio;
  • h)individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;
  • i)regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio;
  • l)regolamentare la responsabilita' disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione;
  • m)prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari;
  • n)prevedere i criteri di liquidazione dell'indennita';
  • o)operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale;
  • p)ampliare, nel settore penale, la competenza dell'ufficio del giudice di pace, nonche' ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equita';
  • q)prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi;
  • r)prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al presente comma;
  • s)prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 71/2026

    Ha colpito questo articolo
    12 maggio 2026

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall'art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n.…

    Art. 1 Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2016-04-28;57~art1 · fonte su Normattiva