L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale provvede:

  • 1)all'organizzazione ed all'esercizio dell'assistenza al volo mediante la gestione dei servizi relativi al controllo del traffico aereo, alle telecomunicazioni aeronautiche, alle informazioni aeronautiche, ai servizi meteorologici aeroportuali, nonche' dei necessari servizi amministrativi, tecnici e di supporto;
  • 2)all'approvvigionamento, installazione e manutenzione degli impianti ed apparati occorrenti al servizio di assistenza al volo;
  • 3)alla promozione degli studi ed alle relative esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti all'assistenza al volo;
  • 4)alla registrazione di quanto necessario per la contabilizzazione ed imputazione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo;
  • 5)al reclutamento e, direttamente o indirettamente, alla formazione e all'addestramento del personale da impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza al volo, nonche' al movimento del personale secondo le esigenze dei servizi di assistenza al volo;
  • 6)all'amministrazione in generale e alle procedure amministrative inerenti all'attivita' contrattuale;
  • 7)alla gestione di altri servizi eventualmente trasferiti in applicazione delle norme di cui al primo comma dell'articolo 1.

Testo vigente dal 16 giugno 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;242~art2 · fonte su Normattiva