Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per il reato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, nonche' indulto di un terzo delle pene comminate per gli altri reati previsti dallo stesso decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, e dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, con relative proroghe, purche' si tratti di reati per i quali la legge 23 luglio 1948, n. 970, abbia diminuito le pene.

Testo vigente dal 28 dicembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-12-24;1457~artunico · fonte del testo