Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto
Art. 13 — Termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto
Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.
Testo vigente dal 15 dicembre 1986
