Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione della amnistia:

  • a)si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;
  • b)non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;
  • c)si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti esclusa la recidiva;
  • d)non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'eta'.

Testo vigente dal 21 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-18;920~art3 · fonte del testo