Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione della amnistia:
- a)si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;
- b)non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;
- c)si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti esclusa la recidiva;
- d)non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'eta'.
Testo vigente dal 21 dicembre 1953
