Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. Allo scopo di garantire imparzialita', indipendenza e trasparenza nell'attivita' degli agenti sportivi, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attivita' o gruppi di attivita';
  • b)coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
  • c)indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
  • d)previsione dei principi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione;
  • e)introduzione di norme per la disciplina dei conflitti di interessi, che garantiscano l'imparzialita' e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le societa' sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attivita' di questi ultimi sia esercitata in forma societaria;
  • f)individuazione, anche in ragione dell'entita' del compenso, di modalita' di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarita', la trasparenza e la conformita' alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale;
  • g)previsione di misure idonee a introdurre una specifica disciplina volta a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalita' della loro rappresentanza da parte di agenti sportivi;
  • h)definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 16 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-08-08;86~art6 · fonte su Normattiva