Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente capo non si applicano ai derivati del pomodoro fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Testo vigente dal 10 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;154~art29 · fonte su Normattiva