Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto, compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, sono inopponibili all'INPS, decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti, e sentite le commissioni provinciali dell'artigianato e gli altri organi o enti competenti le cui potesta' restano comunque ferme. L'INPS attua apposite forme di comunicazione nei confronti dei destinatari delle disposizioni del presente articolo per favorire la correttezza delle posizioni contributive individuali. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 9 novembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-04;183~art43 · fonte su Normattiva