Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'

Testo vigente dal 22 agosto 2014

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Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 102/2019

    Questione inammissibile
    24 aprile 2019

    Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla rilevanza e incompleta ricostruzione della normativa di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Venezia in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost., dell'art. 15- bis della legge n. 67 del 2014, introdotto dalla legge n. 118 del 2014, nella parte in cui disciplina in via transitoria la nuova fattispecie dell'assenza dell'imputato, sostitutiva dell'istituto della contumacia. Il rimettente - che non tiene conto della (pur non univoca) giurisprudenza della Corte di cassazione, già in parte esistente alla data della pronuncia dell'ordinanza di rimessione, secondo cui se il dispositivo è stato pronunciato prima della data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 continua in ogni caso ad applicarsi transitoriamente la previgente disciplina del giudizio contumaciale - prende in considerazione esclusivamente il comma 1 della disposizione censurata, che prevede l'applicazione della nuova disciplina dell'assenza ai procedimenti in corso al 17 maggio 2014 (data di entrata in vigore della legge) a condizione che nei medesimi non sia intervenuto il dispositivo della sentenza di primo grado. In tal modo omette di prendere posizione in ordine all'interpretazione congiunta dei due commi di cui si compone la censurata disposizione, in quanto il comma 2 stabilisce, in deroga, che le disposizioni previgenti sul giudizio contumaciale si applicano ai procedimenti in corso alla medesima data quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità. Nel loro combinato disposto, i due commi recano il criterio distintivo per stabilire quando sia ancora applicabile, transitoriamente e a esaurimento, la previgente disciplina del giudizio contumaciale nei confronti degli imputati irreperibili, ritenuta dal giudice rimettente in contrasto con gli evocati parametri. ( Precedente citato: sentenza n. 317 del 2009 ).

    Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 111 cost. · Art. 15-bis Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2014-04-28;67~art15bis · fonte su Normattiva