Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare

Art. 13Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero

All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformita' ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina:

  • a)le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorita' di cui alla lettera b);
  • b)i criteri di priorita' finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realta' criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili;
  • c)i compiti di coordinamento e di direzione dei procuratori aggiunti;
  • d)i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;
  • e)i criteri e le modalita' di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;
  • f)i criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi del comma 3;
  • g)i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilita' di risorse umane sia tale da non consentirne la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, fermo restando che ai componenti dei medesimi gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 7. Il progetto organizzativo dell'ufficio e' adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed e' approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto e' prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalita' di cui al primo periodo, il progetto organizzativo puo' essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio.».

Testo vigente dal 20 giugno 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-06-17;71~art13 · fonte su Normattiva