1. Il comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e' sostituito del seguente: "2. La somma da versare e' pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al 10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni di lire; al 15 per cento del valore quando esso superi i 100 milioni di lire; al 20 per cento del valore quando esso superi i 1.000 milioni di lire".

Testo vigente dal 29 ottobre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-21;455~art2 · fonte su Normattiva