I beni immobili, previsti dall'articolo 13 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, e non contemplati negli articoli 1 e 2 della presente legge, ove non abbiano avuto con legge speciale una specifica destinazione, sono amministrati dal Ministero delle finanze per essere destinati ed utilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato oppure venduti con l'osservanza delle norme per l'alienazione dei beni immobili di proprieta' dello Stato.

Testo vigente dal 20 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;371~art3 · fonte su Normattiva