La presente legge entrera' in vigore nel sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dal giorno dell'entrata in vigore gli affari civili e penali in corso presso gli uffici competenti secondo le circoscrizioni attualmente in vigore - fatta eccezione per le cause civili gia' radicate e per i procedimenti penali per cui e' stato emesso decreto di citazione a giudizio - saranno devoluti alla cognizione degli uffici, secondo la circoscrizione modificata ai sensi della presente legge.

Testo vigente dal 24 settembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-08-09;1086~art6 · fonte del testo