Art. 6
La presente legge entrera' in vigore nel sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dal giorno dell'entrata in vigore gli affari civili e penali in corso presso gli uffici competenti secondo le circoscrizioni attualmente in vigore - fatta eccezione per le cause civili gia' radicate e per i procedimenti penali per cui e' stato emesso decreto di citazione a giudizio - saranno devoluti alla cognizione degli uffici, secondo la circoscrizione modificata ai sensi della presente legge.
Testo vigente dal 24 settembre 1956
