Le indennita' ed il compenso di lavoro straordinario previsti nel precedente articolo non sono computabili agli effetti della pensione. In nessun caso puo' essere percepita piu' di una indennita' di studio e di un compenso di lavoro straordinario, ne' piu' di una indennita' di carica. Per i maestri incaricati della supplenza di un circolo di direzione didattica e per i direttori incaricati della supplenza di una circoscrizione scolastica, l'indennita' di carica non e' cumulabile, salvo l'opzione per il trattamento piu' favorevole, con la retribuzione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1948, numero 264.

Testo vigente dal 17 gennaio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-01-07;5~art2 · fonte del testo