Art. 10
[1]Se l'opera e' stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di piu' persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.
[2]Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.
[3]Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale puo' peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non puo' essere pubblicata, se inedita, ne' puo' essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o piu' coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera puo' essere autorizzata dall'autorita' giudiziaria, alle condizioni e con le modalita' da essa stabilite.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva