Art. 102-bis
(( Ai fini del presente titolo si intende per:
- a)costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;
- b)estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalita' o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attivita' di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;
- c)reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalita' o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attivita' di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea. Indipendentemente dalla tutelabilita' della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalita' o di una parte sostanziale della stessa. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione europea. 5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresi' alle imprese e societa' costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attivita' principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la societa' o l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attivita' della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea.)) 22 (( Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati cosi' modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati. 10. Il diritto di cui al comma 3 puo' essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169
22Il D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169, ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Per le banche di dati di cui al comma 2, primo periodo, il termine di cui all'articolo 102-bis, comma 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633, decorre dal 1 gennaio 1998."
Testo vigente dal 16 giugno 1999, tuttora in vigore · versione 23 su Normattiva