Art. 109

[1]La cessione di uno o piu' esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.

[2]Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facolta' di riprodurre l'opera stessa, sempreche' tale facolta' spetti al cedente.

Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art109 · fonte su Normattiva