Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE E INTERVENTO IN GIUDIZIO - INTERVENTO DI SOGGETTI PRIVI DELLA QUALITA' DI "PARTE" DEL GIUDIZIO 'A QUO' - POSSIBILITA', OVE SIANO TITOLARI DI POSIZIONI SOGGETTIVE SUSCETTIBILI DI RICEVERE UN PREGIUDIZIO IRRIMEDIABILE DALL'EVENTUALE ACCOGLIMENTO DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - FATTISPECIE - AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO DELLA SIAE NEL GIUDIZIO INCIDENTALE CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL NOLEGGIO DI OPERE TUTELATE DAL DIRITTO D'AUTORE - INAMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI DI ALTRI SOGGETTI (AFI, UNEMI e VENDOMUSICA) NEL MEDESIMO GIUDIZIO.
Tra i casi in cui e' ammesso l'intervento, nel giudizio incidentale di costituzionalita', di soggetti diversi dalle parti costituite nel giudizio 'a quo', va annoverato anche quello in cui l'interesse di cui e' titolare il soggetto, pur formalmente esterno ad un giudizio cautelare, inerisca immediatamente al rapporto sostanziale, rispetto al quale - con riguardo alla specifica formulazione, da parte del giudice rimettente, della questione di costituzionalita' - un'eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe una influenza diretta, tale da produrre un pregiudizio irrimediabile della posizione soggettiva fatta valere. Nella specie, nel giudizio di costituzionalita' concernente la disciplina del noleggio di 'compact disc' riproducenti opere musicali, va dichiarato ammissibile l'intervento della SIAE, in quanto detta Societa' - benche' non sia parte del giudizio 'a quo' - e' titolare per legge di diritti e competenze esclusivi in materia di utilizzazione delle opere tutelate dal diritto d'autore; vanno, invece dichiarati inammissibili gli interventi dell'AFI, dell'UNEMI e di VENDOMUSICA (non aventi qualita' di "parte" nel giudizio di provenienza). - V. D.M. 315/1992, 314/1992, nonche' la precedente massima A; sulle specifiche competenze della SIAE, v. S. n. 241/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
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GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - CONDIZIONE - NECESSARIA APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA CENSURATA, AL FINE DI RISOLVERE UNA OD ALCUNE DELLE DOMANDE PROPOSTE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - PRESENZA, IN QUEST'ULTIMO, DI DOMANDE ESULANTI DALL'AMBITO NORMATIVO DELLE DISPOSIZIONI INDUBBIATE - MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA CAPACITA' DI QUESTE ULTIME DI "PARALIZZARE" LE DETTE DOMANDE - NECESSITA' - ESCLUSIONE - REIEZIONE DI ECCEZIONI DI INAMMISSIBILITA' FONDATE SU ASSUNTI CONTRARI.
Perche' sussista la rilevanza della questione incidentale di costituzionalita', e' sufficiente che le disposizioni indubbiate debbano essere applicate per risolvere una o piu' delle domande formulate nel giudizio 'a quo', pur se l'ambito complessivo delle domande degli attori sia piu' ampio di quello cui si riferiscono le disposizioni censurate. Ne' in tal caso l'ordinanza di rimessione e' tenuta a motivare in merito alla capacita' delle norme indubbiate di "paralizzare" le altre azioni esercitate nel giudizio 'a quo'. (Reiezione - in base ai suddetti criteri - di una duplice eccezione di inammissibilita' della questione di costituzionalita' concernente il divieto, per l'acquirente di 'compact disc', di noleggiarli a terzi senza il consenso dell'autore). red.: L.I. rev.: S.P.
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DIRITTI DI AUTORE - UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL'OPERA DELL'INGEGNO - NOLEGGIO A TERZI DI ESEMPLARI DI OPERA MUSICALE - DIRITTO ESCLUSIVO DELL'AUTORE - DIVIETO PER GLI ACQUIRENTI DI 'COMPACT DISC' (O SUPPORTI SIMILARI) DI NOLEGGIARLI A TERZI SENZA IL CONSENSO DELL'AUTORE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' VOLTA A CADUCARE TALE DIVIETO (E NON GIA' AD ASSICURARE ALL'AUTORE UN EQUO COMPENSO PER IL NOLEGGIO) - RICHIESTA DI PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITA' NON INVASIVA DELLA SFERA DISCREZIONALE DEL LEGISLATORE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Nel sollevare quetione di costituzionalita' degli artt. 19, 61, 68 e 109 della L. n. 633 del 1941, il giudice rimettente ha inteso censurare il divieto, per l'acquirente di un 'compact disc', di noleggiarlo a terzi senza il consenso del titolare del diritto di autore, e non gia' il mancato riconoscimento, a quest'ultimo, di un equo compenso ove il noleggio avvenga: percio', la pronuncia di incostituzionalita' richiesta alla Corte non comporta scelte normative discrezionali riservate al legislatore, e va respinta l'eccezione di inammissibilita' basata sull'assunto contrario. red.: L.I. rev.: S.P.
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GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI GIUDIZIO CAUTELARE - SUSSISTENZA EFFETTIVA DEL 'PERICULUM IN MORA' - VERIFICA DA PARTE DELLA CORTE - LIMITE - PLAUSIBILITA' DEL 'PERICULUM', RISULTANTE DALLA PROSPETTAZIONE DEL GIUDICE RIMETTENTE - SUFFICIENZA - REIEZIONE DI ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' BASATA SU ASSUNTO CONTRARIO.
Ai fini dell'ammissibilita' della questione di costituzionalita' sollevata nel corso di un giudizio cautelare, non e' compito della Corte sindacare sull'effettivita' del requisito del 'periculum in mora', essendo sufficiente la plausibilita' di tale pericolo, deducibile dalla prospettazione del giudice rimettente. (Reiezione di un'eccezione di inammissibilita' formulata dall'Avvocatura di Stato assumendo che, nel caso di specie, la ricorrenza del 'periculum in mora' risulterebbe adombrata ma non sufficientemente evidenziata nell'ordinanza di rimessione). red.: L.I. rev.: S.P.
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DIRITTI DI AUTORE - UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL'OPERA DELL'INGEGNO - NOLEGGIO A TERZI DI ESEMPLARI DI OPERA MUSICALE - DIRITTO ESCLUSIVO DELL'AUTORE - DIVIETO PER GLI ACQUIRENTI DI 'COMPACT DISC' (O SUPPORTI SIMILARI) DI NOLEGGIARLI A TERZI SENZA IL CONSENSO DELL'AUTORE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - SUCCESSIVE MODIFICHE DELLA DISCIPLINA INDUBBIATA - INCIDENZA ATTUALE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE SOLLEVATA - ESCLUSIONE - REIEZIONE DELL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' BASATA SU ASSUNTO CONTRARIO.
In tema di noleggio di opere tutelate dal diritto d'autore, le modifiche recate dal decreto legislativo n. 695 del 1994 (attuativo della direttiva CEE n. 100/92) alla disciplina contenuta nella L. n. 633 del 1941, non incidono sulla rilevanza della questione di costituzionalita' concernente le disposizioni di tale legge che vietano all'acquirente di esemplari di un'opera musicale di noleggiarli a terzi senza il consenso dell'autore: infatti, il giudizio 'a quo' verte su utilizzazioni fatte anteriormente al 1 luglio 1994, le quali - 'ex' art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo - restano regolate dalla disciplina previgente; ne' risulta che gli autori abbiano esercitato la facolta' (allo stato, eventuale ed ipotetica) di richiedere - 'ex' art. 22, comma 2, del medesimo decreto legislativo - una equa remunerazione per le dette utilizzazioni anteriori. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' dedotta in base all'assunto che la questione di costituzionalita' della disciplina contenuta nella L. n. 633 del 1941 sarebbe irrilevante alla stregua dello 'ius superveniens'). red.: L.I. rev.: S.P.
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DIRITTI DI AUTORE - UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL'OPERA DELL'INGEGNO - DIRITTO ESCLUSIVO DELL'AUTORE - GARANZIA ARTICOLATA IN UNA SERIE DI DIRITTI PATRIMONIALI AUTONOMI E INDIPENDENTI FRA LORO - CONSEGUENZE - DIRITTO DI NOLEGGIARE A TERZI ESEMPLARI DI OPERE MUSICALI - TRASMISSIONE, DALL'AUTORE ALL'ACQUIRENTE, CON LA VENDITA DELL'ESEMPLARE - ESCLUSIONE.
Nella legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941, il riconoscimento del diritto esclusivo dell'autore di utilizzare economicamente l'opera dell'ingegno non e' posto solo in termini generali, ma si articola in una serie di diritti patrimoniali esclusivi fra di loro autonomi e indipendenti; in forza di tale principio - risultante dall'art. 19, L. cit. - il diritto esclusivo dell'autore di noleggiare a terzi gli esemplari dell'opera riprodotta non si trasmette all'acquirente dell'esemplare, essendo il noleggio a scopo di lucro un diritto diverso (e soggetto a diversa autorizzazione) rispetto a quello di vendere (con il connesso diritto di rivendere). - V. S. n. 215/1986. red.: L.I. rev.: S.P.
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DIRITTI DI AUTORE - UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL'OPERA DELL'INGEGNO - NOLEGGIO A TERZI DI ESEMPLARI DI OPERA MUSICALE - DIRITTO ESCLUSIVO DELL'AUTORE - DIVIETO PER GLI ACQUIRENTI DI 'COMPACT DISC' (O SUPPORTI SIMILARI) DI NOLEGGIARLI A TERZI SENZA IL CONSENSO DELL'AUTORE - DENUNCIATA MENOMAZIONE IRRAGIONEVOLE DELLA POSSIBILITA' DI FRUIZIONE DI OPERE ARTISTICHE (IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DEL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E DELLO SVILUPPO DELLA CULTURA) NONCHE' ASSERITA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA E DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La tutela del diritto d'autore - da riferire alle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte mediante le diverse forme in cui si sviluppa l'espressione artistica, e non riducibile ad un mero diritto a compenso - acquista rilievo prevalente rispetto ai diritti degli altri soggetti, pur meritevoli di adeguata tutela in un corretto equilibrio di interessi. Nella specie, legittimamente la L. n. 633 del 1941 riconosce all'autore il diritto esclusivo di noleggiare a terzi l'opera musicale e gli esemplari in cui e' riprodotta, precludendo agli acquirenti di 'compact disc' (o supporti similari) la possibilita' di noleggiarli a terzi senza il consenso dell'autore. Tale disciplina risponde, infatti, ad un bilanciamento di interessi non irragionevole, conforme ad esigenze di tutela della "proprieta' intellettuale" (artt. 33, 35 e 42 Cost.) e positivamente finalizzato ad incentivare la produzione artistica, letteraria e scientifica, nonche' a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.) e promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9 cost.); senza, peraltro, che risulti sacrificata la liberta' di iniziativa economica di altri soggetti (produttori, rivenditori, noleggiatori), ne' ostacolata la generale diffusione e fruizione delle opere musicali (grazie anche all'imponente sviluppo radiotelevisivo e concertistico). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 19, 61, 68 e 109 della L. 22 aprile 1941, n. 633). - Sulla tutela della proprieta' intellettuale (riconosciuta, tra l'altro, nella Dichiarazione universale ed europea dei diritti dell'uomo, nel Trattato CEE ed in quello di Maastricht), v. O. n. 361/1988, S. nn. 110/1973, 65/1972, 25/1968; sulla stretta connessione fra tutela degli autori e tutela della cultura, v. S. n. 241/1990; e, nel senso della loro conciliabilita' con la liberta' di iniziativa economica, O. n. 361/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
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