Sentenza n. 108/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/04/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19, 61, 68 e
109 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), promosso con
ordinanza emessa il 3 gennaio 1994 dal Presidente istruttore del
Tribunale di Genova sui ricorsi riuniti proposti dalla EMI italiana
S.p.a. ed altre contro la CD SOUND S.a.s., iscritta al n. 331 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di costituzione della CD SOUND S.a.s., della EMI
italiana S.p.a. ed altre, nonché gli atti di intervento dell'A.F.I.
ed altra, della S.I.A.E., della E.M.A., della VENDOMUSICA e del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Luigi C. Ubertazzi e Vittorio De Santis per la
EMI italiana S.p.a. ed altri e per la E.M.A., Mario Tonucci per la CD
SOUND S.a.s., Paolo Spada e Amedeo Nicolai per la S.I.A.E.,
Gianfranco Pratesi per VENDOMUSICA e l'Avvocato dello Stato Plinio
Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Presidente istruttore del Tribunale di Genova,
pronunciando su due ricorsi riuniti di identico contenuto proposti da
EMI italiana S.p.a. ed altri contro CD SOUND S.a.s. con sede in
Genova, aventi ad oggetto l'inibitoria dell'attività di noleggio di
Compact Disc (CD) della EMI o recante incisi brani musicali di
proprietà editoriale di uno dei soggetti ricorrenti, ha sollevato,
con ordinanza emessa il 3 gennaio 1994, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 19, 61, 68 e 109 della legge 22 aprile
1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio), in riferimento agli artt. 3, 9, 41 e 42
della Costituzione.
Il giudice rimettente, dopo aver rilevato in fatto che la CD
SOUND, anziché limitarsi a vendere al dettaglio, ha preso, senza
autorizzazione alcuna, a noleggiare a terzi i CD prodotti dalla EMI
italiana, compresi quelli per i quali l'art. 77, secondo comma, della
legge n. 633 del 1941 prevede l'esistenza in capo al produttore dei
diritti previsti dagli artt. 72 e seguenti, e ravvisando in tale
situazione un periculum in mora, ritiene che dagli artt. 19, 61, 68 e
109 della legge n. 633 del 1941 risulti preclusa in modo assoluto
all'acquirente di un esemplare dell'opera riprodotta, al di fuori del
consenso dell'autore o del cessionario dei diritti di utilizzazione,
la possibilità di noleggiare a terzi l'esemplare medesimo in vista
della sua naturale fruizione. Sebbene l'iniziativa cautelare dei
ricorrenti sia ispirata, a parere del giudice rimettente, più che
alla repressione del fenomeno del noleggio come tale, ad impedire il
più grave fenomeno della riproduzione abusiva, su altro supporto,
del brano protetto, si rileva che tale esigenza non possa tradursi
nell'irragionevole repressione di altri diritti concorrenti. Atteso
pertanto che il grave fenomeno della "pirateria" è di difficile se
non impossibile repressione, e considerato altresì che la
repressione dell'attività di noleggio non appare comunque idonea a
realizzare il fine di impedire la suddetta pirateria (sempre
possibile attraverso forme di cessione quali la vendita con patto di
riscatto o simili), sospetta il giudice a quo che la normativa
impugnata sia in contrasto con i principi della libera iniziativa
economica (art. 41), della proprietà privata (art. 42), del pieno
sviluppo della persona (art. 3) e dello sviluppo della cultura (art.
9). Sottolinea al riguardo il giudice rimettente che la musica in
ogni sua forma e attraverso qualunque modo di riproduzione fa parte a
pieno titolo della cultura dell'individuo, e che è in contrasto con
tale esigenza culturale una situazione normativa che costringa il
singolo che voglia ascoltare un'esecuzione musicale ad acquistare
anziché semplicemente (ed economicamente) noleggiare il supporto che
ne contiene la registrazione.
2. - Si è costituita nel giudizio davanti a questa Corte la CD
SOUND S.a.s., concludendo con una richiesta di accoglimento della
questione proposta dal giudice rimettente. Si sottolinea che, con la
cessione del diritto di mettere in commercio le riproduzioni
meccaniche dell'opera, l'autore trasferisce in pratica al
concessionario il diritto di introdurle sul mercato, utilizzando la
forma da questi ritenuta più opportuna. Anche la norma contenuta
nell'art. 69 non sarebbe ostativa, in quanto la preventiva
autorizzazione costituirebbe soltanto una limitazione di carattere
amministrativo all'esercizio del prestito, senza riflessi immediati
sulla tutela del diritto dell'autore dell'opera soggetta a prestito.
3. - Con un unico atto si sono costituiti anche la EMI italiana
S.p.a., la EMI Music Publishing Italia S.r.l., la Warner Bros Music
Italy S.r.l., il Fortissimo Gruppo Editoriale S.r.l., la Polygram
Italia S.r.l., la F.I.M.I. (Federazione Industria Musicale Italiana),
concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della
questione.
Preliminarmente, le parti prospettano diversi profili di
inammissibilità della questione.
Viene contestata in primo luogo la rilevanza della stessa in
quanto, mentre gli attori del giudizio a quo avevano esercitato
giudizialmente tre diverse azioni (per violazione dei diritti
patrimoniali d'autore, per violazione dei diritti del produttore
fonografico e per concorrenza sleale), l'ordinanza eccepisce
l'illegittimità costituzionale delle norme relative ai soli diritti
degli autori azionati in causa, lasciando ferme ed incontestate le
altre due normative poste dagli attori a fondamento delle proprie
azioni: l'eventuale accoglimento della questione, si sostiene, non
potrebbe comunque essere sufficiente al rigetto delle domande
cautelari e di merito degli attori. Sarebbe, comunque, carente la
motivazione dell'ordinanza di rimessione, in merito alla capacità
delle norme sul diritto d'autore di paralizzare le altre due azioni
esercitate nel giudizio a quo.
Altro motivo di inammissibilità è ravvisato nell'esigenza di
rispettare la discrezionalità del legislatore: secondo le parti,
infatti, il giudice rimettente mirerebbe ad una pronuncia di
costituzionalità che "assicuri all'autore dell'opera registrata non
il potere di vietare ad altri il noleggio, ma quello di trarre un
equo compenso dalla suddetta attività": ciò tuttavia imporrebbe la
"costruzione di un intero sistema normativo" che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte (ordinanza n. 361 del 1988), è di
esclusiva spettanza del legislatore.
Con l'ultimo motivo di inammissibilità si rileva la presenza di
ius superveniens, rappresentato dalla direttiva CEE n. 100/92, che
riconosce all'autore il diritto esclusivo di noleggio.
Quanto al merito della questione le parti, dopo un'ampia
esposizione delle origini storiche dell'istituto del diritto
d'autore, ne rilevano il rango costituzionale all'interno
dell'ordinamento comunitario, da cui traggono la conseguenza della
sua prevalenza sul diritto interno eventualmente difforme. Anche
nell'ordinamento interno, tuttavia, il diritto d'autore avrebbe un
fondamento costituzionale, ravvisato negli artt. 35, 42 e 9 della
Costituzione. La normativa ordinaria (artt. 12, 61 e 64-bis lettera
c) della legge n. 633 del 1941, e 4, lettera c), della direttiva n.
250/91/CEE) avrebbe riconosciuto all'autore un diritto esclusivo al
noleggio degli esemplari della propria opera; analogamente si sarebbe
orientata la giurisprudenza di merito e di legittimità. Tale diritto
si estenderebbe anche all'esemplare dell'opera che sia stato già
venduto dall'autore o con il di lui consenso: dal che conseguirebbe
il divieto, in capo all'acquirente di un esemplare dell'opera, di
noleggiarlo senza il consenso dell'autore.
Quanto ai principi costituzionali invocati nell'ordinanza di
rimessione, rilevano le parti che, con riguardo all'art. 41 della
Costituzione, nella questione vengono in conflitto due distinte
libertà di iniziativa economica: quella del noleggiatore, da un
lato, e quella dell'autore/editore musicale/produttore discografico,
dall'altro. Quest'ultima libertà dovrebbe ritenersi prevalente non
solo per motivi cronologici, ma anche con riguardo alla disciplina
della concorrenza ed al principio di eguaglianza, principio contrario
ad una concorrenza privilegiata del noleggiatore ed alle distorsioni
della concorrenza che essa comporterebbe.
Con specifico riferimento all'art. 42 della Costituzione, le parti
ritengono che il compratore dell'esemplare del CD non acquisti alcun
diritto d'autore sul corpum misticum riprodotto dal CD, né il
diritto al noleggio né quello alla diffusione radiotelevisiva del
suo contenuto: si tratterebbe pertanto di una proprietà limitata
dall'esistenza di diritti altrui.
Né avrebbe pregio l'asserita violazione dell'art. 3, dato che
l'obiettivo di cui al secondo comma deve essere perseguito nel
rispetto dei diritti altrui, e specialmente di quelli
costituzionalmente garantiti, tra i quali il diritto d'autore.
Riguardo infine alla ritenuta violazione dell'art. 9, si rileva
che prima ancora dei noleggiatori e dei consumatori vi sono gli
autori, e che la promozione degli interessi di questi ultimi è
necessaria come tecnica privatistica di incentivazione della cultura.
4. - Si è costituita anche la E.M.A. (Editori Musicali
Associati), interventore ad adiuvandum nel giudizio a quo,
associandosi alle richieste ed alle motivazioni prospettate in questa
sede dalle parti costituite di cui al punto precedente.
5. - Hanno dispiegato richiesta di intervento, pur non essendo
parti nel giudizio a quo, la A.F.I. (Associazione Fonografici
Italiani), e la UN.E.M.I. (Unione Editori di Musica Italiani),
concludendo nel senso dell'inammissibilità ovvero dell'infondatezza
delle questioni di legittimità prospettate.
In punto di ammissibilità del proprio intervento, la A.F.I. e la
UN.E.M.I. si dichiarano associazioni di categoria che raccolgono
numerosi ed importanti gruppi di produttori e di editori musicali, e
sostengono che un'eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe
un'influenza diretta tale da produrre un pregiudizio irrimediabile
della posizione soggettiva dalle stesse fatta valere.
Circa le ragioni a sostegno delle proprie richieste, ribadiscono i
motivi già ampiamente illustrati dalle parti costituite di cui al
punto n. 3.
6. - Ha chiesto di intervenire anche la S.I.A.E. (Società
Italiana degli Autori ed Editori), concludendo nel senso
dell'inammissibilità ovvero dell'infondatezza delle questioni di
legittimità prospettate.
In punto di ammissibilità del proprio intervento, la S.I.A.E.
richiama le decisioni con le quali questa Corte ha ammesso
l'intervento di terzi qualora l'interesse ad intervenire scaturisca
per gli stessi dall'ordinanza di rimessione.
Nel merito, ritiene che la questione debba essere respinta in base
agli argomenti già svolti dalle parti di cui al punto n. 3. Precisa
inoltre che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 5 febbraio
1992, n. 93, è stato introdotto a favore degli autori anche un
"compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo
di lucro di fonogrammi e videogrammi", così prendendosi atto
dell'impossibilità di contrastare la riproduzione "domestica" di
fonogrammi e videogrammi, e optando per una tecnica alternativa di
tutela degli interessi degli autori. Peraltro, se ciò non bastasse,
anche la direttiva 92/100/CEE del 19 novembre 1992 ha riconosciuto in
capo agli autori il "diritto esclusivo di autorizzare o vietare il
noleggio".
Vengono infine confutati i motivi di presunto contrasto della
normativa in questione con i principi costituzionali invocati dal
giudice a quo, sulla base di motivazioni analoghe a quelle già
ampiamente illustrate dalle altre parti costituite.
7. - Oltre il termine stabilito dall'art. 25, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, ha presentato atto di intervento anche
VENDOMUSICA (Gruppo Rivenditori Italiani di musica registrata),
motivando, oltre che in ordine all'ammissibilità del proprio
intervento, anche in merito alla inammissibilità ovvero alla non
fondatezza della questione di costituzionalità prospettata.
8. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo con la richiesta di inammissibilità ovvero di non
fondatezza della questione di costituzionalità.
Circa la prima richiesta, la difesa erariale sostiene
l'irrilevanza della questione, in quanto la ricorrenza del requisito
del periculum in mora, richiesto ai fini della tutela cautelare,
risulterebbe adombrata ma non anche sufficientemente evidenziata.
Nel merito, ritiene l'Avvocatura non pertinente la prospettazione
di violazione degli artt. 3 e 9 della Costituzione, il cui rispetto
sarebbe assicurato per l'acquirente in virtù del diritto (di
proprietà) acquistato e della relativa posizione giuridica di cui è
divenuto titolare. Si sostiene inoltre che il fruitore di
un'esecuzione musicale può acquisire diritti diversi e distinti da
quello di proprietà (tra cui anche quello conseguente al noleggio),
solo che porti a positivo esito le relative contrattazioni con il
legittimo titolare dell'acquisenda posizione giuridica di vantaggio:
cioè con l'autore dell'opera. Anche la libertà di iniziativa
economica dell'acquirente sarebbe già di per sé assicurata dalla
possibilità per lo stesso di cedere a terzi lo stesso diritto (di
proprietà) da esso acquisito.
Dopo aver infine ricordato i diritti specificamente previsti dagli
artt. 72 e 73 della legge n. 633 del 1941, la difesa erariale
conclude sostenendo che il diritto di proprietà non è comprensivo
del diritto di noleggio: e ciò non contrasterebbe con l'art. 42
della Costituzione, né con riguardo al profilo dell'attribuzione di
un particolare valore e di una maggiore protezione alle attività
produttive rispetto al godimento dei beni, né per ciò che attiene
alla posizione del creatore dell'opera dell'ingegno, acquirente a
titolo originario del (relativo) diritto in virtù dell'esplicato
lavoro intellettuale.
9. - In prossimità dell'udienza sia le parti costituite che la
S.I.A.E. hanno presentato memorie insistendo per l'accoglimento delle
già formulate conclusioni.
10. - Nel corso dell'udienza le parti costituite hanno illustrato
le posizioni espresse nelle memorie. Anche la E.M.A., la S.I.A.E., la
A.F.I. e la VENDOMUSICA, autorizzate a discutere dell'ammissibilità
del proprio intervento, hanno ribadito le proprie richieste sul
punto.
Sospesa l'udienza, la Corte ha immediatamente deciso in camera di
consiglio tale questione procedurale dichiarando ammissibili gli
interventi della E.M.A. e della S.I.A.E., e non ammissibili quelli
della A.F.I., della UN.E.M.I. e di VENDOMUSICA. Considerato in diritto
1. - Il Presidente istruttore del Tribunale di Genova dubita della
legittimità costituzionale degli artt. 19, 61, 68 e 109 della legge
22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio), nella parte in cui, riconoscendo
il diritto esclusivo dell'autore al noleggio degli esemplari
registrati di un'opera musicale protetta, inibiscono in radice
all'acquirente di Compact Disc la facoltà di darli a noleggio.
Ritiene il giudice che tali disposizioni, così interpretate, siano
in contrasto con i principi della libera iniziativa economica (art.
41), della proprietà privata (art. 42), del pieno sviluppo della
persona umana (art. 3) e dello sviluppo della cultura (art. 9).
2. - Va preliminarmente precisata la questione dei limiti di
ammissibilità dell'intervento nel presente giudizio di
costituzionalità di cinque soggetti, diversi dalle parti originarie;
problema che - come ricordato in fatto - si è subito posto
all'attenzione della Corte.
In ordine a tale problema, è noto che questa Corte ha più volte
affermato il principio di corrispondenza delle parti del giudizio
incidentale di costituzionalità con quelle costituite nel giudizio
principale, tra le quali vanno ricomprese quelle che avevano assunto
in esso la veste di interventore ad adiuvandum, come nella specie
l'intervento dell'E.M.A. Ma, tra i casi in cui tale principio può
essere eccezionalmente derogato, va annoverato anche quello in cui
l'interesse di cui è titolare il soggetto, pur formalmente esterno
ad un giudizio cautelare, inerisce immediatamente al rapporto
sostanziale, rispetto al quale - con riguardo alla specifica
formulazione da parte del giudice rimettente della questione di
costituzionalità - un'eventuale pronuncia di accoglimento
eserciterebbe una influenza diretta, tale da produrre un pregiudizio
irrimediabile della posizione soggettiva fatta valere (sentenze nn.
315 e 314 del 1992).
Nel presente caso dell'intervento della S.I.A.E. ricorrono tali
presupposti, essendo detta società titolare di specifici diritti e
competenze, ad essa attribuiti in via esclusiva dalla legge (in
particolare dall'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633) e su
cui questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi (sentenza n. 241
del 1990); diritti e competenze che si estendono alla materia oggetto
del presente giudizio ed esigevano l'intervento di detta società
anche nel giudizio principale.
Pertanto, non potendosi ammettere, secondo la giurisprudenza della
Corte, "alla luce dell'art. 24 della Costituzione, che vi sia un
giudizio direttamente incidente su posizioni soggettive senza che vi
sia la possibilità giuridica per i titolari delle medesime posizioni
di 'difenderle' come parti nel processo stesso" (sentenza n. 314 del
1992), deve essere ammesso l'intervento della S.I.A.E.; nel contempo
vanno dichiarati inammissibili gli interventi di A.F.I., della
UN.E.M.I. e di VENDOMUSICA.
3. - Devono ora esaminarsi le eccezioni di inammissibilità delle
questioni prospettate in questa sede da alcune delle parti costituite
e dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri.
Viene in primo luogo contestata la rilevanza della questione nel
giudizio a quo: si afferma al riguardo che, mentre in esso gli attori
avevano esercitato giudizialmente tre diverse azioni, l'ordinanza
eccepisce l'illegittimità costituzionale delle norme relative solo
ad una delle azioni stesse, lasciando ferme ed incontestate le altre
due normative poste dagli attori a fondamento delle proprie azioni.
Tale eccezione non può essere accolta, in quanto la maggiore
ampiezza delle domande degli attori del giudizio principale rispetto
all'ambito cui si riferiscono le disposizioni sospettate di
incostituzionalità, non significa ovviamente che quelle disposizioni
non siano necessarie per risolvere una o più delle domande
prospettate nel giudizio principale: e ciò è sufficiente per
ravvisare la rilevanza delle relative questioni. Per questi stessi
motivi deve essere respinta l'altra eccezione prospettata dalle
parti, relativa all'insussistenza di motivazione, nell'ordinanza di
rimessione, in merito alla capacità delle norme sul diritto d'autore
di paralizzare le altre due azioni esercitate nel giudizio a quo.
Come ulteriore eccezione di inammissibilità le parti prospettano
l'esigenza di rispettare le discrezionali scelte del legislatore, in
quanto, a loro parere, il giudice rimettente mirerebbe ad una
pronuncia di incostituzionalità per assicurare all'autore dell'opera
registrata, non il potere di vietare ad altri il noleggio, ma quello
di trarre un equo compenso dalla suddetta attività: soluzione che
però imporrebbe la costruzione di un intero sistema normativo di
esclusiva spettanza del legislatore.
Anche tale eccezione non può essere accolta.
Il giudice rimettente, nel sospettare la illegittimità
costituzionale delle disposizioni impugnate, ritiene che sia in
contrasto con il dettato costituzionale non tanto il mancato
riconoscimento di un equo compenso in capo al titolare del diritto di
autore, quanto proprio il divieto per l'acquirente di CD di darli a
noleggio: l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedono
detto potere di divieto - cui il giudice mira in via diretta, grazie
ad un'eventuale pronuncia di accoglimento della questione - non
sembra invadere l'ambito di discrezionalità riservato al
legislatore.
La difesa della Presidenza del Consiglio dei ministri eccepisce
infine l'irrilevanza della questione, in quanto la ricorrenza del
requisito del periculum in mora, richiesto ai fini della tutela
cautelare, risulterebbe solo adombrata ma non sufficientemente
evidenziata.
Anche tale eccezione deve essere respinta, in quanto il giudice,
dopo aver esposto sinteticamente il fatto da cui ha avuto origine il
giudizio principale, ha ravvisato in esso i presupposti per ritenere
sussistente il periculum in mora, e non è compito di questa Corte
sindacare sull'effettività di quel pericolo, essendo sufficiente la
sua plausibilità deducibile dalla prospettazione del giudice
rimettente.
D'altra parte, va osservato che, per costante giurisprudenza della
Corte (sentenze nn. 498 e 444 del 1990, 186 del 1976), il giudice
adito ex art. 700 del codice di procedura civile è legittimato a
sollevare questioni di costituzionalità fino a quando non abbia
emesso o respinto il richiesto provvedimento, in quanto solo la
conclusione della fase cautelare esaurisce ogni sua potestà in
quella sede e comporta che l'ulteriore potere decisionale competa al
giudice della fase di merito. Tale regola, inoltre, come di recente
affermato (sentenza n. 457 del 1993), può essere derogata ove, come
nel caso, il giudizio di merito fosse già pendente ed assegnato allo
stesso giudice adito per i provvedimenti cautelari. Le suesposte
considerazioni appaiono sufficienti per escludere il dedotto difetto
di rilevanza della questione.
4. - Con un ulteriore motivo di inammissibilità le parti rilevano
la presenza di ius superveniens, individuato nella direttiva CEE n.
100/92, che riconosce all'autore il diritto esclusivo di noleggio.
In realtà, più che la direttiva comunitaria, occorre in questa
sede prendere in considerazione il decreto legislativo 16 novembre
1994, n. 685 ("Attuazione della direttiva 92/100/CEE, concernente il
diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi
al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale"). Esso
sostituisce alcune norme della legge 22 aprile 1941, n. 633, e ne
inserisce altre.
Ai fini della rilevanza della sollevata questione di
costituzionalità, non sono necessari né un raffronto comparativo
delle precedenti norme con quelle sopravvenute, né la restituzione
degli atti al giudice a quo, dal momento che l'art. 22, comma 1, del
richiamato decreto legislativo stabilisce che "i rapporti sorti da
contratti stipulati anteriormente alla data del 1 luglio 1994 e le
utilizzazioni fatte anteriormente alla stessa data sono regolate
dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto". Nella specie trattasi appunto di contratti
stipulati anteriormente a tale data.
È vero che, ai sensi del comma 2 del menzionato art. 22, si
prevede, per le predette utilizzazioni anteriori, la facoltà degli
autori, degli artisti e degli interpreti di richiedere prima del 1
gennaio 1997 un'equa remunerazione: ma detta eventualità non si è
ovviamente ancora realizzata nel giudizio a quo, ed anche per il
futuro essa risulta meramente ipotetica, tale quindi da non escludere
in radice la rilevanza delle disposizioni impugnate nel giudizio
principale.
Occorre quindi passare all'esame del merito della questione, con
riferimento alla disciplina indicata nell'ordinanza di rimessione.
5. - Il giudice a quo dubita della costituzionalità delle norme
denunziate, premettendo concisamente che "il sistema di norme vigenti
in tema di protezione dei diritti sull'opera musicale e sulla sua
utilizzazione economica, quale costituito principalmente dagli artt.
19, 61, 68 e 109 della legge sul diritto d'autore e fondato sui due
principi 'cardine' dell'esclusività dei diritti stessi e della loro
reciproca indipendenza, sembra precludere in modo assoluto
all'acquirente di un esemplare dell'opera riprodotta (CD o altro
supporto similare), al di fuori del consenso dell'autore o del
cessionario dei diritti di utilizzazione, la possibilità di
noleggiare a terzi l'esemplare medesimo in vista della sua naturale
fruizione (ascolto)".
6. - Ai fini di una esatta definizione dei termini della questione
in esame è opportuna una più precisa individuazione della portata
delle norme sospettate di illegittimità costituzionale. Non è
anzitutto dubitabile che il disposto contenuto nel secondo comma
dell'art. 12 della legge n. 633 del 1941 (l'autore "ha altresì il
diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma
e modo, originale o derivato") si riferisca con formula
onnicomprensiva ad ogni diritto patrimoniale connesso
all'utilizzazione dell'opera.
È parimenti indubbio che tali diritti patrimoniali sono stati
anche disciplinati in modo analitico, nelle loro complesse
manifestazioni, secondo l'elencazione che il legislatore ha compiuto
negli artt. 13-18 della legge. In particolare, l'art. 17 si riferisce
al "diritto esclusivo di mettere in commercio", precisando che esso
"ha per oggetto di porre in circolazione, a scopo di lucro, l'opera e
gli esemplari di essa". La formula relativa al diritto di porre in
commercio è poi ripetuta a proposito dei diritti del produttore del
disco fonografico o di altro apparecchio riproduttore di suoni o di
voci (art. 72).
Questa formula, - per quanto più limitata rispetto a quella
dell'art. 12 - è sempre di tenore generale, e comprende una serie di
diritti patrimoniali, tra i quali quello della vendita o
dell'autorizzazione a rivendere, nonché quello di noleggiare a scopo
di lucro; e ciò anche se l'art. 61, n. 2 della stessa legge,
ribadendo, per altri profili, il diritto esclusivo dell'autore di
"riprodurre, di noleggiare e di porre in commercio gli esemplari
dell'opera", sembri distinguere le due espressioni (noleggiare e
porre in commercio). Conferma di questa distinzione si deduce poi
dall'art. 69 circa la specifica autorizzazione al noleggio.
7. - Appare comunque più rilevante ai fini del decidere il
principio di cui all'art. 19, secondo il quale i "diritti esclusivi
previsti" nell'analitica articolazione del generale diritto di
utilizzazione economica "sono fra loro indipendenti", e "l'esercizio
di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli
altri diritti". Questa Corte ha in altre occasioni già affermato che
il consenso dell'autore alla registrazione su disco fonografico non
comporta anche il potere di radiodiffusione, "trattandosi di due
distinti modi di esercizio del diritto d'autore, sicché
l'autorizzazione concernente il primo non comprende necessariamente
il secondo" (sentenza n. 215 del 1986).
Non è quindi contestabile che, in forza del predetto principio di
autonomia e di indipendenza dei diritti di utilizzazione economica
dell'opera dell'ingegno, il diritto di noleggio non viene trasmesso
mediante la sola autorizzazione alla vendita. Il contratto di
noleggio, invero, ha caratteristiche peculiari, consistenti nella
cessione in uso a determinati soggetti per un periodo di tempo
limitato in cambio del pagamento di un corrispettivo. Si tratta di un
prestito a scopo di lucro, che il legislatore del 1941 (art. 69,
secondo comma), subordina ad una specifica autorizzazione
ministeriale, e che non viene assorbito e confuso dalla generica
messa in commercio, separatamente formulata dalla stessa legge (artt.
61 e 171-bis).
8. - Una volta distinta la vendita (con il connesso diritto di
rivendere) di esemplari dell'opera dalla autorizzazione al loro
noleggio, è appena il caso di osservare che la legge del 1941 non
contempla l'ipotesi di obbligatorietà, per il titolare del diritto
dell'autore o del produttore, di autorizzare il noleggio, nemmeno
dietro offerta di specifico compenso, eventualmente fissato da organi
pubblici. Ciò viene riconosciuto dal giudice rimettente, il quale
però - dopo aver rilevato che la repressione dell'attività di
noleggio non appare idonea a impedire "il grave e diffuso fenomeno
della pirateria connesso all'intrinseca riproducibilità tecnica
dell'opera" - sospetta di incostituzionalità la predetta situazione
normativa sulla base dei quattro parametri sopraindicati (artt. 3, 9,
41 e 42 della Costituzione).
A sostegno della sollevata questione di costituzionalità, la
motivazione contenuta nell'ordinanza si limita ad osservare che "la
musica in ogni sua forma, e attraverso qualunque modo di
riproduzione, fa parte a pieno titolo della cultura dell'individuo, e
che è in contrasto con questa esigenza culturale una situazione -
anche normativa - che costringe il singolo che voglia ascoltare
un'esecuzione musicale ad acquistare anziché semplicemente (ed
economicamente) noleggiare il supporto che ne contiene la
registrazione". Tanto premesso, l'ordinanza di rimessione ritiene non
manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 19,
61, 68 e 109 della legge sul diritto d'autore "nella parte in cui, a
tutela del diritto esclusivo dell'autore al noleggio degli esemplari
registrati di un'opera musicale protetta - ed in presenza di
praticabili soluzioni volte ad assicurare all'autore dell'opera
registrata non il potere di vietare ad altri di noleggiare ma quello
di trarre un equo compenso dalla suddetta attività - esse inibiscono
in radice all'acquirente la facoltà di dare a nolo il CD".
Da questa motivazione si evince il timore del giudice rimettente
che il diritto esclusivo dell'autore in ordine al noleggio
dell'opera: a) possa irragionevolmente menomare il diritto degli
utenti allo sviluppo della persona umana e della cultura, che la
Repubblica si è impegnata a promuovere (artt. 3 e 9 della
Costituzione); b) comporti la mortificazione della libertà di
iniziativa economica privata (art. 41 della Costituzione); c) limiti
i diritti dell'acquirente, senza peraltro assicurare la funzione
sociale della proprietà privata (art. 42 della Costituzione).
9. - Le censure non sono fondate.
Va subito osservato che, a fronte degli interessi sia del pubblico
degli utenti delle opere di cultura che degli operatori economici del
settore, rilevano altresì gli interessi dell'autore di dette opere,
ritenuti prioritari dal legislatore.
La protezione dei diritti patrimoniali e non patrimoniali
derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica
viene giustificata, per tradizione ormai secolare, dal doveroso
riconoscimento del risultato della capacità creativa della
personalità umana, cui si collega l'ulteriore effetto
dell'incoraggiamento alla produzione di altre opere, nell'interesse
generale della cultura.
Tale "proprietà intellettuale" è stata riconosciuta dalle
Dichiarazioni (universale ed europea) dei diritti dell'uomo, da
convenzioni internazionali, dall'art. 128 del Trattato CEE (novellato
e confermato dal Trattato di Maa'stricht). La sua giustificazione
costituzionale trova eco nella giurisprudenza di questa Corte
(ordinanza n. 361 del 1988, sentenze nn. 110 del 1973, 65 del 1972 e
25 del 1968), che ha individuato nella tutela e nell'esercizio del
diritto di autore una "rilevanza di interesse generale, e quindi
pubblica", tale da indurre il legislatore alla predisposizione di
particolari mezzi di difesa sia penali che civili.
Il principio dell'esclusività di ogni diritto morale e di
qualsiasi forma di utilizzazione economica in capo all'autore ha dato
luogo a qualche ripensamento specialmente a seguito dello sviluppo
esponenziale che, a partire dalla fine degli anni ottanta, è venuto
assumendo il fenomeno speculativo del noleggio e della duplicazione
(industriale o domestica) dei supporti dei Compact Disc su cui
vengono incisi brani musicali.
Di fronte a questa situazione di particolare rilievo, il
legislatore comunitario ha ritenuto di dover dare opportune direttive
chiarificatrici.
Anche se detta normativa non forma immediato oggetto di esame nel
presente caso, giova ricordare i principi che risultano ribaditi
dalla direttiva 92/100/CEE, cui ha dato attuazione il decreto
legislativo n. 685 del 1994. Questo invero ha ritenuto di dover
riaffermare che "l'autore ha il potere ( ..) di autorizzare il
noleggio o il prestito da parte di terzi" (art. 2, comma 3, che ha
introdotto l'art. 18-bis, comma 3, nella legge n. 633 del 1941). Ha
disposto (nel comma 4) che "i suddetti diritti e poteri non si
esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma
degli originali, di copie o di supporti delle opere".
Il potere dell'autore di noleggiare o concedere liberamente ad
altri tale diritto viene puntualmente chiarito con riferimento al
produttore di fonogrammi (art. 2, comma 5, ed art. 7, comma 2, di
modifica all'art. 72, secondo comma, della legge n. 633 del 1941).
10. - In questa ottica, sostanzialmente comune sia alla
legislazione novellata come a quella precedente, la tutela del
diritto d'autore - da riferire alle opere dell'ingegno di carattere
creativo prodotte mediante le diverse forme in cui si sviluppa
l'espressione artistica, e non riducibile ad un mero diritto a
compenso - acquista rilievo prevalente rispetto ai diritti degli
altri soggetti, pur meritevoli di adeguata tutela in un corretto
equilibrio di interessi.
Nel riconoscere in capo all'autore la proprietà dell'opera ed il
suo diritto allo sfruttamento economico della stessa in qualsiasi
forma e modo, la legge non trascura di operare un bilanciamento tra
valori ed interessi contrapposti; bilanciamento non irragionevole in
quanto realizzato in sintonia con i principi costituzionali sia in
ordine alla tutela della libertà dell'arte e della scienza (art.
33), sia in materia di tutela della proprietà, da riferire anche
all'opera intellettuale (art. 42), sia di tutela del lavoro in tutte
le sue forme, tra cui deve farsi rientrare anche la libera attività
di creazione intellettuale (art. 35). Tale bilanciamento risulta nel
contempo positivamente finalizzato, mediante l'incentivazione della
produzione artistica, letteraria e scientifica, a favorire il pieno
sviluppo della persona umana (art. 3) ed a promuovere lo sviluppo
della cultura (art. 9).
Dette finalità, che indicano la stretta connessione tra tutela
degli autori e tutela della cultura (sentenza n. 241 del 1990), sono
peraltro ragionevolmente conciliabili, come già affermato da questa
Corte (ordinanza n. 361 del 1988) con la libertà dell'iniziativa
economica (art. 41) di altri soggetti (produttori, rivenditori,
noleggiatori) in un equilibrio che tenga conto dei rispettivi costi e
rischi; e sono altresì conciliabili con i diritti di tutti alla
fruizione dell'opera artistica e con l'interesse generale alla
diffusione della cultura.
Ciò è confermato anche dall'esperienza concreta, che dimostra
come, grazie anche all'imponente sviluppo radio-televisivo e
concertistico, la titolarità e l'esercizio dei diritti dell'autore o
del produttore non siano di limitazione o di ostacolo alla diffusione
ed alla conseguente fruizione delle opere artistiche, in particolare
musicali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 19, 61, 68 e 109 della legge 22 aprile 1941, n. 633
(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 41 e 42 della
Costituzione, dal Presidente istruttore del Tribunale di Genova con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte