Art. 110-bis
(( L'autorizzazione alla ritrasmissione delle emissioni di radiodiffusione e' concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi e i soggetti che effettuano la ritrasmissione individuati ai sensi dell'articolo 16-ter. )) In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione ((...)) di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.
Testo vigente dal 14 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 59 su Normattiva