Art. 114
Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello Stato e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato, tranne per le controversie riguardanti l'ammontare delle indennita', le quali rimangono di competenza dell'autorita' giudiziaria.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva