Art. 117
[1]L'amministrazione cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.
[2]Non puo' pero' autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonche' l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del Codice civile in materia di comunione.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva