Art. 12
[1]L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
[2]Ha altresi' il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.
[3]E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva