Art. 124
[1]Se piu' edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore e' obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca stessa.
[2]Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no procedere ad una nuova edizione.
[3]Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato di volere procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto si intende risoluto.
[4]L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistano giusti motivi da parte dell'editore.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva