Art. 125
[1]L'autore e' obbligato:
- 1)a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;
- 2)a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
[2]L'autore ha altresi' l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalita' fissate dall'uso.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva