Art. 127
[1]La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non puo' essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.
[2]In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore. L'autorita' giudiziaria puo' peraltro fissare un termine piu' breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.
[3]E' nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.
[4]Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva