Art. 134
I contratti di edizione si estinguono:
- 1)per il decorso del termine contrattuale;
- 2)per l'impossibilita' di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso dell'opera;
- 3)per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva l'applicazione delle norme dell'art. 121;
- 4)perche' l'opera non puo' essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;
- 5)nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso previsto dall'art. 133;
- 6)nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della sezione quinta di questo capo.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva