Art. 135
[1]Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.
[2]Il contratto di edizione e' tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'art. 132.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva