Art. 136
[1]Il contratto con il quale l'autore concede la facolta' di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, e' regolato, oltreche' dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
[2]Salvo patto contrario, la concessione di detta facolta' non e' esclusiva e non e' trasferibile ad altri.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva