Art. 138
Il concessionario e' obbligato:
- 1)a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore;
- 2)a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;
- 3)a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con l'autore.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva